Polizza decennale postuma: cos’è e cosa copre

Polizza decennale postuma: cos’è e cosa copre

La Polizza Decennale Postuma è una assicurazione obbligatoria che i costruttori di immobili sono tenuti a stipulare per tutelare gli acquirenti da eventuali difetti di costruzione o da danni arrecati a terzi dagli immobili stessi.

Caratteristiche della polizza e chi la paga

La Polizza Decennale Postuma Indennitaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 4 del Decreto Legislativo 122/2005, e deve il suo nome al fatto che copre eventuali difetti o danni di natura costruttiva fino a 10 anni dalla data di ultimazione dell’edificio. In particolare, alla luce di quanto previsto dall’art. 1669 c.c.*, il costruttore − contestualmente all’atto di compravendita o trasferimento della proprietà − deve altresì consegnare all’acquirente/committente/assegnatario dell’opera una polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile (compresi quelli ai terzi), con effetto dal giorno in cui sono terminati lavori.

La polizze decennali postume indennitarie − la cui stipula è inderogabile in caso di vendita di immobili non ancora edificati o ultimati − devono essere sottoscritte e pagate dalle imprese costruttrici o cooperative edilizie che effettuano il trasferimento degli immobili costruendi, e hanno come beneficiari gli acquirenti di questi ultimi.

La funzione di tali contratti è duplice: da una parte, infatti, tutelano i proprietari di una casa o di un edificio da eventuali problemi derivanti dalla costruzione dello stesso e dal rischio che l’immobile non venga consegnato entro i termini previsti, dall’altra proteggono il patrimonio del costruttore dal rischio di dover pagare risarcimenti importanti nell’eventualità che si manifestino vizi o si producano danni.

Il venditore/contraente della polizza deve necessariamente essere una società o una cooperativa, mentre il suo beneficiario è sempre un privato.

Pur nei limiti delle differenze contenutistiche fra le varie polizze decennali postume offerte dagli istituti assicurativi, queste generalmente coprono:

Danni derivanti da distruzione totale o parziale dell’opera
Danni derivanti da gravi difetti di costruzione
Danni causati da vizi del suolo, emersi successivamente alla stipula del contratto di compravendita o di assegnazione del bene

Alcuni contratti, poi, assicurano anche la ricostruzione ex novo dell’immobile in caso di rovina totale; mentre altri coprono, oltre ai difetti strutturali, anche tutti quegli elementi accessori capaci di compromettere la piena fruibilità dell’edificio.

Ovviamente, la maggiore o minore “ricchezza di contenuto” delle polizze decennali postume incide sull’entità del loro premio.

Polizza Decennale Postuma

Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), all’art. 103 comma 7, estende la disciplina della Polizza Decennale Postuma al settore delle costruzioni pubbliche.

Polizza Decennale Postuma dal notaio

Quando ci si reca dal notaio per sottoscrivere il contratto di compravendita di un immobile in qualità di acquirenti, è fondamentale verificare la contestuale costituzione della Polizza Decennale Postuma: malgrado, infatti, questa sia prescritta in maniera inderogabile, la violazione di tale obbligo è praticamente priva di sanzioni e non inficia neppure la validità della vendita.

*Secondo cui l’appaltatore è responsabile verso il committente se, nell’arco di dieci anni dalla consegna dell’immobile, questo si rovina in tutto o in parte (o rischia di farlo) a causa di un vizio del suolo o di un difetto di costruzione.

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